CORSO COMPLETO
21 NOVEMBRE 2024
08:30/12:30
13:30/17:30
8 ORE
CORSO AGGIORNAMENTO
21 NOVEMBRE 2024
13:30/17:30
4 ORE
Dal 31 gennaio 2015 decorre il termine, prorogato dall'art. 47 della Legge Finanziaria regionale n. 17/2014 ed originariamente previsto al 15 luglio 2014, a partire dal quale trovano diretta applicazione i requisiti obbligatori previsti dalla Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 149 del 17 dicembre 2013, “Atto Indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 2000 n. 20”.
L'Atto di indirizzo introduce l'obbligo di installazione di dispositivi permanenti di ancoraggio sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio degli edifici con la finalità di ridurre ulteriormente i rischi di infortunio in relazione alla potenziale caduta dall'alto nei lavori in quota in occasione di attività di cantiere per accesso, transito, esecuzione di lavori.
Come si legge nell’Allegato 1 della delibera al comma 1.3 “I DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO INSTALLATI SONO UN ELEMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO CHE PREVEDE SEMPRE L’UTILIZZO DA PARTE DEL LAVORATORE DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO.
TALI DPI, AI SENSI DEL D.LGS 475/1992, APPARTENGONO ALLA TERZA CATEGORIA ED IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 77 COMMA 4, LETTERA H) E COMMA 5 LETTERA A) DEL D.LGS. 81/2008 È OBBLIGATORIO INFORMARE, FORMARE ED ADDESTRARE COLORO CHE NE FANNO USO.”
Per informazioni:
Ente Scuola Edile di Piacenza
Geom. Riccardo Compagnoni
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