La nota n. 9326 dell’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce le prime indicazioni sul regime sanzionatorio della c.d. Patente a Crediti così come disciplinato dall’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008.
Di seguito si riassumono le sanzioni previste.
Per le imprese / lavoratori autonomi che operano senza patente o con meno di 15 punti:
• Sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori (viene precisato che l’importo è riferito al singolo contratto sottoscritto dall’impresa/lavoratore autonomo);
• Sanzione minima di 6000,00 euro, applicata quando il 10% del valore dei lavori è inferiore a questa soglia o non determinabile;
• Esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per 6 mesi;
• Possibile blocco dei lavori da parte dell’Ispettore, con conseguenze previste dall’Art. 650 del Codice Penale.
Per Committenti e Responsabili dei lavori che non procedono alle dovute verifiche previste dall’Art. 90, comma 9, lett. B-bis (assenza della patente a crediti o attestazione SOA, affidamento lavori a soggetto in possesso di patente ma con punteggio inferiore ai 15 crediti):
• Sanzione amministrativa da 711,92 ad euro 2562,91.
In caso di sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti in data successiva all’affidamento dei lavori, la sanzione di cui sopra non sarà applicata nei confronti del Committente o del Responsabile dei lavori.
Nei confronti dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà tuttavia applicazione la sanzione di cui all’Art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/08 (10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore ad euro 6000,00).
Le sanzioni sono applicabili unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 1 Ottobre 2024 ossia dall’entrata in vigore della «Patente a Crediti».