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REGIME SANZIONATORIO PATENTE A CREDITI

NOTA DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO N. 9326/2024 del 09-12-2024

La nota n. 9326 dell’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce le prime indicazioni sul regime sanzionatorio della c.d. Patente a Crediti così come disciplinato dall’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008.

Di seguito si riassumono le sanzioni previste.

Per le imprese / lavoratori autonomi che operano senza patente o con meno di 15 punti:

• Sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori (viene precisato che l’importo è riferito al singolo contratto sottoscritto dall’impresa/lavoratore autonomo);

• Sanzione minima di 6000,00 euro, applicata quando il 10% del valore dei lavori è inferiore a questa soglia o non determinabile;

• Esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per 6 mesi;

• Possibile blocco dei lavori da parte dell’Ispettore, con conseguenze previste dall’Art. 650 del Codice Penale.

 

Per Committenti e Responsabili dei lavori che non procedono alle dovute verifiche previste dall’Art. 90, comma 9, lett. B-bis (assenza della patente a crediti o attestazione SOA, affidamento lavori a soggetto in possesso di patente ma con punteggio inferiore ai 15 crediti):

• Sanzione amministrativa da 711,92 ad euro 2562,91.

In caso di sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti in data successiva all’affidamento dei lavori, la sanzione di cui sopra non sarà applicata nei confronti del Committente o del Responsabile dei lavori.

Nei confronti dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà tuttavia applicazione la sanzione di cui all’Art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/08 (10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore ad euro 6000,00).

Le sanzioni sono applicabili unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 1 Ottobre 2024 ossia dall’entrata in vigore della «Patente a Crediti».

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