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Modalità operative per la verifica dell’efficacia della formazione

Secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

 

L’obbligo del datore di lavoro di verificare l’efficacia della formazione secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

L’Accordo Stato-Regioni del 2025 rafforza in modo significativo il principio secondo cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non può essere considerata un adempimento meramente formale, ma deve tradursi in un effettivo cambiamento dei comportamenti lavorativi e in una concreta riduzione dei rischi.

In tale prospettiva, assume un ruolo centrale l’obbligo del datore di lavoro di verificare l’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

 

La formazione come processo e non come evento

Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in relazione ai rischi specifici, è tenuto a verificare che tale formazione produca effetti concreti e misurabili nel tempo.

La formazione, infatti, non si esaurisce con la frequenza del corso o con il superamento di una prova finale, ma si configura come un processo continuo, che deve essere monitorato e valutato nella sua capacità di incidere sui comportamenti reali dei lavoratori.

L’Accordo chiarisce che la valutazione dell’efficacia della formazione è parte integrante del processo formativo e ha lo scopo di verificare e misurare l’effettivo cambiamento prodotto sui partecipanti, in termini di:

• interiorizzazione dei concetti appresi;

• acquisizione di conoscenze, abilità e competenze;

• applicazione coerente di quanto appreso nello svolgimento delle mansioni lavorative.

Tale valutazione ha un impatto diretto sia sull’efficacia sia sull’efficienza del sistema di prevenzione aziendale e contribuisce al miglioramento complessivo dell’organizzazione.

 

Verifica dell’efficacia “a posteriori” e in situazione reale di lavoro

Un elemento qualificante introdotto dall’Accordo Stato-Regioni è la previsione che la valutazione dell’efficacia debba essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Ciò implica che il datore di lavoro deve osservare e valutare il comportamento del lavoratore nel contesto operativo reale, verificando se quanto appreso in aula o in formazione pratica venga effettivamente applicato.

In particolare, la verifica deve constatare l’applicazione al lavoro di:

• conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l’intervento formativo;

• comportamenti e pratiche abituali coerenti con l’organizzazione della prevenzione aziendale, quali la corretta applicazione di procedure, istruzioni operative, schede di lavoro, protocolli e misure di sicurezza.

 

Modalità operative per la verifica dell’efficacia della formazione

Per adempiere all’obbligo di verifica dell’efficacia della formazione nei confronti dei soggetti formati ai sensi dell’art. 37, comma 2, lettera b), il datore di lavoro, anche con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, può adottare diverse modalità operative, tra cui:

1. Analisi infortunistica aziendale

La valutazione dell’efficacia può essere condotta attraverso un’analisi pre-post dell’andamento infortunistico, misurando l’incidenza degli infortuni e dei “mancati infortuni” prima e dopo l’intervento formativo. Tale approccio consente di verificare se la formazione abbia contribuito a una riduzione degli eventi indesiderati. Qualora emergano criticità, il datore di lavoro è tenuto a valutare l’adozione di azioni correttive, quali aggiornamenti formativi mirati o interventi organizzativi.

2. Questionari da somministrare al personale

Il datore di lavoro può utilizzare questionari di autovalutazione finalizzati a rilevare l’acquisizione di comportamenti sicuri da parte dei lavoratori. I questionari possono indagare, ad esempio, la percezione del rischio, la conoscenza delle misure di sicurezza aziendali e la consapevolezza del proprio ruolo nella prevenzione, fornendo indicazioni utili sull’effettiva assimilazione dei contenuti formativi.

3. Check list di osservazione dei comportamenti

Uno strumento particolarmente rilevante è rappresentato dalle check list di valutazione, basate sull’osservazione diretta dei comportamenti dei lavoratori durante l’attività lavorativa. Attraverso tali check list è possibile verificare, ad esempio, l’utilizzo corretto dei DPI, il rispetto delle procedure operative e il corretto impiego delle attrezzature. Questo strumento assume una duplice funzione: da un lato consente di valutare l’efficacia della formazione, dall’altro rappresenta un mezzo di controllo e presidio continuo del sistema di prevenzione aziendale.

 

Integrazione della verifica nella riunione periodica

L’Accordo Stato-Regioni sottolinea inoltre che la verifica dell’efficacia formativa deve trovare spazio all’interno della riunione periodica, durante la quale devono essere valutati:

• il raggiungimento dei risultati attesi;

• l’adeguatezza degli indicatori e dei criteri adottati;

• l’efficacia complessiva delle attività formative pianificate.

In tale sede, il datore di lavoro è chiamato a dimostrare non solo di aver erogato la formazione, ma di averne monitorato e valutato l’impatto reale sul comportamento dei lavoratori.

 

Conclusioni

Alla luce dell’Accordo Stato-Regioni di maggio 2025, la verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa rappresenta un obbligo sostanziale per il datore di lavoro.

Non è più sufficiente attestare la partecipazione ai corsi: è necessario dimostrare che la formazione abbia prodotto risultati concreti in termini di comportamenti sicuri, riduzione del rischio e miglioramento del sistema di prevenzione.

La mancata verifica dell’efficacia può tradursi in una carenza organizzativa rilevante, con possibili ricadute anche sul piano delle responsabilità.

 

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